ANCORA MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO PER IL 2020
Revisione delle condizioni di accesso e mantenimento del regime
I commi 691 e 692 della Legge di Bilancio per il 2020 (n. 160 del 27/12/2019 - G.U. del 30/12/2019 n. 204) hanno introdotto una serie di modifiche al regime forfetario con effetto dal 1/1/2020, che restringono la platea dei soggetti interessati. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime.
La modifica più rilevante, che vedrà fuoriuscire un contribuente su quattro è l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000. Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.
Novità per il regime forfetario dal 2020
In sintesi è previsto:
- l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente o di pensione eccedenti € 30.000,00. La limitazione non opera per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento);
- la reintroduzione del limite pari a € 20.000,00 relativo alle spese corrisposte per il lavoro dipendente o di collaborazione (fino al 2018 fissato a € 5.000,00);
- il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari a € 65.000,00 (e non ampliato a € 100.000,00);
- sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i
soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite, i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime semplificato ed ordinario ai fini Iva, con l’obbligo della fatturazione elettronica. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Viene inoltre incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento (art. 43 del D.P.R. n. 600/73).
Requisiti di accesso, mantenimento o passaggio al nuovo regime dal 2020
Se per il 2019 erano stati semplificati i requisiti di accesso, dal 2020 vengono reintrodotti dei limiti oltre i quali si fuoriesce o è precluso l’accesso al regime forfetario, che rimane riservato sole persone fisiche (anche in forma di impresa familiare) con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro per tutte le attività, da verificare con riferimento al periodo d’imposta precedente.
Tra vecchie e nuove cause di esclusione, per accedere al regime forfetario per il 2020 e con riferimento al precedente anno, occorre che sussista la concomitanza dei seguenti requisiti e condizioni:
• i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno e senza considerare gli eventuali importi derivanti dall’adeguamento agli Isa, non devono superare la soglia unica di € 65.000,00, tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza);
• viene re-introdotta l’impossibilità di applicare il regime agevolato per coloro che hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o di pensione eccedenti i € 30.000,00 se non dimessi o licenziati (se il dipendente viene licenziato o si dimette, anche se nell’anno precedente ha conseguito un reddito maggiore di 30mila euro, potrà l’anno seguente accedere al regime forfetario);
• viene re-introdotta l’impossibilità di applicare il regime agevolato per coloro che hanno corrisposto spese per lavoro dipendente, collaborazione o assimilato per un importo superiore a 20.000 euro annui.
Con riferimento all’anno in corso, per accedere al regime forfetario per il 2020 occorre verificare le seguenti single condizioni:
• impossibilità di applicare il regime agevolato per coloro che, nel biennio precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che intendono esercitare l’attività autonoma prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi;
• è preclusivo il possesso di partecipazioni societarie, non più solo in società trasparenti (Snc, Sas o Srl trasparenti), ma anche alle partecipazioni di controllo (diretto o indiretto) in Srl o in associazioni in partecipazione che esercitano la medesima attività; via libera invece se l’attività della società Srl partecipata è diversa da quella svolta dalla persona fisica in regime forfetario, anche se la partecipazione è di controllo. Se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’attività, questa non è più ostativa all’accesso;
• non avvalersi di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
• essere persone fisiche residenti nel territori dello Stato o residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• non svolgere in via esclusiva o prevalente attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Soggetti esclusi ex lege dal nuovo regime forfetario
Sono invece esclusi dal nuovo regime agevolato, a prescindere dal possesso dei requisiti di accesso, i contribuenti che per l’anno in corso si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito:
- agricoltura e attività connesse e pesca; (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), mentre possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa svolte (circ. 7/E 2.2);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma ,del D.P.R. n. 633/72);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- intrattenimenti, giochi e altre attività (art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/72);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del D.P.R. n. 633/72);
- agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
- vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).
Determinazione del reddito
Il reddito si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un apposito coefficiente di redditività differenziato in base all’attività svolta. Sul risultato così determinato si applica l’imposta sostituiva pari al 15% (5% nei primi cinque anni per le nuove iniziative).
La tassazione è sostitutiva sia delle imposte dirette (Irpef) che delle relative addizionali (comunali e regionali) e dell’Irap.
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Nel regime forfetario gli unici elementi deducibili dal reddito sono i contributi previdenziali, in quanto le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa arte o professione, rilevano in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.
Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive, mentre vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d’autore.
In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il contribuente determina l’imponibile lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.
E’ stato precisato che, in caso di superamento in corso d’anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d’imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d’imposta in corso.
Comunicazione e attivazione
I contribuenti che intendono avviare una nuova impresa o attività professionale, possono accedere al nuovo regime dandone apposita comunicazione nel modello AA9/12, indicando il codice 2 nella casella dei regimi fiscali agevolati. Non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Per i contribuenti già in attività, che intendono applicare il nuovo regime forfetario devono darne comunicazione con la prima dichiarazione Iva, da presentare successivamente alla scelta operata, in quanto la nuova tassazione si colloca come il sistema naturale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. Cambiare il regime precedentemente applicato potrebbe essere più conveniente, ma obbliga la rettifica a sfavore dell’Iva detratta prima dell’ingresso nel nuovo regime, ai sensi dall’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72.
Ove il contribuente lo ritenesse, può applicare fin dall’inizio il regime ordinario sia per l’Iva che la tassazione, optando per il regime ordinario. Tale opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
06/01/2020